La legge mi obbliga a presentare gli ingredienti del gelato ai miei clienti?
Sì. Le linee guida sono molto precise e la preparazione errata di tale elenco comporta l'imposizione di una severa sanzione pecuniaria da parte del Sanepid o dell'Ispettorato della qualità agricola e alimentare. Ciò è descritto più dettagliatamente nel §19 (1) e (2) del Regolamento del Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale del 23 dicembre 2014 sull'etichettatura di particolari tipologie di prodotti alimentari Si legge che nel caso dei prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale (. ..) senza imballaggio o nel caso di confezionamento di prodotti alimentari nel locale di vendita su richiesta del consumatore finale (...) è fornito quanto segue: il nome dell'alimento, il nome o nome e cognome del produttore, nonché l'elenco degli ingredienti – ai sensi degli artt. 18-20 del Regolamento n. 1169/2011 (Sempre “in ordine decrescente del loro peso al momento dell'utilizzo degli ingredienti in produzione” Le informazioni sono fornite al punto di vendita sull'etichetta relativa all'alimento interessato o in altro modo, in un luogo direttamente accessibile al consumatore finale.